LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1
RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993
Art. 36
Fondo per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo
1. Il fondo è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie delle Comunità montane e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione. Al riparto provvede la Giunta regionale.