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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 36
Fondo per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo
1. Il fondo è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie delle Comunità montane e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione. Al riparto provvede la Giunta regionale.

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