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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 39
Revisione economico - finanziaria
1. Il Consiglio della Comunità montana nomina, con voto palese e a maggioranza dei componenti del Consiglio, un revisore dei conti, che deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili oppure nell'Albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienze e può essere nuovamente nominato per una sola volta.
3. Il revisore, nei modi e con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

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