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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 gennaio 1993, n. 2

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO A TEMPO PARZIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 7
Procedure di trasformazione del rapporto
1. I dipendenti di ruolo con rapporto a tempo piano possono chiedere la trasformazione in rapporto a tempo parziale entro il limite di cui al comma 1 dell'art. 2 e se sono trascorsi almeno tre anni, salvo eccezionali motivate esigenze, dalla eventuale precedente trasformazione.
2. I dipendenti di ruolo con rapporto a tempo parziale possono chiedere la trasformazione in rapporto a tempo pieno se sono trascorsi almeno tre anni dall'assunzione con rapporto a tempo parziale ovvero, salvo eccezionali motivate esigenze, dalla eventuale precedente trasformazione.
3. La domanda di trasformazione è presentata dal personale interessato entro la data inderogabile del 30 giugno di ciascun anno all'Amministrazione regionale, la quale, valutate le esigenze di servizio, si pronuncia entro i novanta giorni successivi.
4. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal primo gennaio successivo alla data di accoglimento della domanda.
5. Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, qualora il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, la Giunta regionale formula una graduatoria di precedenza sulla base di titoli.
6. La Giunta regionale nella determinazione dei titoli tiene conto, nell'ordine, delle seguenti condizioni: essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie; avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento; avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico - fisica; avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo; avere parenti od affini ultrasettantenni entro il secondo grado che necessitano di assistenza; sussistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall' Amministrazione; avere superato i sessanta anni di età ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio.
7. La delibera della Giunta regionale, che determina i titoli ed i criteri di valutazione, costituisce anche una Commissione tecnica per la elaborazione della graduatoria.
8. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti a tempo parziale, se ricorrono le condizioni di cui al comma 1, con priorità per coloro che avevano già trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

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