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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1993, n. 3

DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA LR 6 LUGLIO 1984, N. 38

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 15 gennaio 1993

Capo II
Interventi finanziabili
Art. 5
Contributi regionali. Limiti e condizioni
1. I contributi regionali previsti dalla presente legge sono destinati al finanziamento:
a) d' iniziative intese a realizzare nuove opere, impianti o servizi oppure a ristrutturare quelli esistenti, al fine di incrementare la produttività delle aziende;
b) d' iniziative concernenti l'assistenza tecnica alle imprese turistiche intesa con l'insieme di condizioni, interventi o azioni idonei ad ottimizzare la gestione aziendale;
c) d' iniziative concernenti la innovazione tecnologica e gestionale quali strumenti atti a una migliore combinazione di fattori produttivi.
2. SOno altresì previste nell'ambito dei programmi, dei piani e delle direttive e con le modalità indicate dalla LR 24 luglio 1979, n. 19 e nell'ambito dei programmi comunitari a gestione regionale iniziative concernenti la qualificazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori turistici relative ai progetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
3. I contributi sono concessi per realizzare opere non ancora iniziative alla data di presentazione delle domande anche ai fini della predisposizione di programmi, o per iniziative di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non ancora attivate e per forniture non ancora realizzate.
4. Le opere realizzate con i contributi regionali devono essere destinate all'uso pubblico.
5. I contributi possono essere assegnati per interventi riguardanti:
a) strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, di cui all'art. 7 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno;
b) strutture di servizio e di completamento della ricettività turistica, ivi comprese le strutture della ristorazione;
c) strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali utili ai fini del prolungamento della stagione turistica, della diversificazione e specializzazione dell'offerta turistica, della creazione di un' immagine turistica da far valere sul mercato nazionale e su quello internazionale;
d) arredo urbano;
e) parchi naturali, limitatamente agli interventi di valorizzazione delle parti che si possono utilizzare per scopi turistici.
6. Sono comunque escluse dai benefici della presente legge:
a) le spese per l'acquisto di aree ed immobili;
b) le spese sostenute dai privati per interventi di manutenzione ordinaria.
7. Possono essere ammesse a contributi le iniziative riguardanti ostelli per la gioventù facenti parte di organismi aventi carattere internazionale.
8. Nel provvedimento di concessione del contributo viene indicato il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori ed eseguite le forniture. Tale termine non sarà inferiore ai diciotto mesi e non superiore ai ventiquattro. Alla scadenza esso potrà essere prorogato per un periodo complessivo massimo di dodici mesi, dietro motivata richiesta degli interessati.
Art. 6
Soggetti che possono beneficiare dei contributi
1. Possono concorrere ai benefici previsti dalla presente legge, a condizione che abbiano disponibilità dei beni oggetto del contributo:
a) imprese private, singole o associate;
b) enti locali territoriali e relativi consorzi, altri enti pubblici;
c) società a capitale misto pubblico e privato;
d) centri di servizio e di assistenza tecnica, promossi dall' associazionismo economico e sindacale delle imprese e cooperative turistiche.
Art. 7
Tipologia dei contributi
1. AI soggetti beneficiari possono essere concessi contributi in conto capitale ed in conto interessi, nella misura fissata dal Consiglio regionale ai sensi della lettera d), comma 2, dell'art. 4.
2. Gli enti pubblici possono beneficiare di contributi in conto capitale, in misura comunque superiore all'ottanta per cento della spesa ammissibile.
3. Gli operatori privati e le società a capitale misto pubblico e privato possono beneficiare di contributi determinati secondo una delle seguenti tipologie alternative:
a) contributi in conto ammortamento mutuo fino ad un massimo dell'otto per cento annuo per dieci anni, calcolati sull'importo ammissibile;
b) contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento per mutui di durata decennale su un importo non superiore all'ottanta per cento della somma ammissibile e con un abbattimento massimo pari al sessanta per cento del tasso di riferimento fissato per il primo bimestre di ogni anno con decreto del Ministero del Tesoro;
c) contributi in conto capitale fino ad un massimo del quaranta per cento dell'importo ammissibile.
4. Qualora l'opera sia realizzata da enti locali territoriali per stralci, singoli stralci possono essere integralmente finanziari, tuttavia i contributi possono coprire una quota massima del sessanta per cento del costo totale dell'opera.

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