LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 7
Revisione in diminuzione della dotazione organica del ruolo generale e del ruolo dell'azienda regionale per la navigazione interna( ARNI)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 29 gennaio 1993
Art. 1
Revisione della dotazione organica regionale
1. In coerenza con i principi di efficienza ed economicità della spesa pubblica previsti dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ed in relazione alle esigenze funzionali di complessivo riassestamento, la dotazione organica della Regione è ridotta di 70 unità; è altresì ridotta di n. 365 unità la dotazione dell'apposito ruolo delle Aziende per il diritto allo studio previsto dall'allegato A della LR 19 ottobre 1990, n. 46. Le dotazioni organiche in tal modo ridotte sono ripartite nelle qualifiche funzionali secondo quanto previsto nell'art. 27 della LR 18 agosto 1984, n. 44, come sostituito dal comma 2.
2.
L'art. 27 della L. R. 44/ 84, così come modificato dall' art. 5 della L. R. 19/ 85, dall'articolo unico, L. R. 39/ 86, dall'art. 2 della L. R. 12/ 87, dall'art. 38 della L. R. 30/ 87, dal comma 5 dell'art. 1 della L. R. 15/ 88, dall'art. 16 della L. R. 1/ 89, dall'art. 23 della L. R. 20/ 89, dall'art. 1 della L. R. 45/ 90 e dall'art. 28 della L. R. 41/ 92 nonchè dall' art. 1 della L. R. 31/ 88 e dall'art. 30 della L. R. 46/ 90, è sostituito dal seguente:
"Art. 27
Dotazione organica
1.
La dotazione organica complessiva dei posti del ruolo regionale è fissata in 3.844 unità, così ripartite tra le qualifiche funzionali: | ||
I | 0 | |
II | 20 | |
III | 150 | |
IV | 340 | |
V | 555 | |
VI | 871 | |
VII | 670 | |
VIII | 770 | |
I | dirigenziale | 351 |
II | dirigenziale | 117. |
2.
Oltre alla dotazione fissata al comma 1, restano istituiti, ai sensi della LR 3 agosto 1988, n. 31, n. 46 posti ed esaurimento, così ripartiti tra le qualifiche funzionali: | ||
VI | 8 | |
VIII | 4 | |
I | dirigenziale | 34. |
3.
Oltre alla dotazione fissata al comma 1, restano altresì istituiti n. 293 posti ad esaurimento dell'apposito ruolo previsto dall'art. 30, comma 1 della LR 19 ottobre 1990, n. 46; essi sono così ripartiti tra le qualifiche funzionali: | ||
III | 19 | |
IV | 72 | |
V | 119 | |
VI | 28 | |
VII | 27 | |
VIII | 15 | |
I | dirigenziale | 13.". |