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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 7

Revisione in diminuzione della dotazione organica del ruolo generale e del ruolo dell'azienda regionale per la navigazione interna( ARNI)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 29 gennaio 1993

INDICE

Art. 1 - Revisione della dotazione organica regionale
Art. 2 - Revisione della dotazione organica dell'ARNI
Art. 3 - Modificazione dell'art. 1 della LR 44/ 84
Art. 4 - Norme transitorie e abrogazioni
Art. 5 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Revisione della dotazione organica regionale
1. In coerenza con i principi di efficienza ed economicità della spesa pubblica previsti dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 Sito esterno ed in relazione alle esigenze funzionali di complessivo riassestamento, la dotazione organica della Regione è ridotta di 70 unità; è altresì ridotta di n. 365 unità la dotazione dell'apposito ruolo delle Aziende per il diritto allo studio previsto dall'allegato A della LR 19 ottobre 1990, n. 46. Le dotazioni organiche in tal modo ridotte sono ripartite nelle qualifiche funzionali secondo quanto previsto nell'art. 27 della LR 18 agosto 1984, n. 44, come sostituito dal comma 2.
2.
L'art. 27 della L. R. 44/ 84, così come modificato dall' art. 5 della L. R. 19/ 85, dall'articolo unico, L. R. 39/ 86, dall'art. 2 della L. R. 12/ 87, dall'art. 38 della L. R. 30/ 87, dal comma 5 dell'art. 1 della L. R. 15/ 88, dall'art. 16 della L. R. 1/ 89, dall'art. 23 della L. R. 20/ 89, dall'art. 1 della L. R. 45/ 90 e dall'art. 28 della L. R. 41/ 92 nonchè dall' art. 1 della L. R. 31/ 88 e dall'art. 30 della L. R. 46/ 90, è sostituito dal seguente:
"Art. 27
Dotazione organica
1.
La dotazione organica complessiva dei posti del ruolo regionale è fissata in 3.844 unità, così ripartite tra le qualifiche funzionali:
I 0
II 20
III 150
IV 340
V 555
VI 871
VII 670
VIII 770
I dirigenziale 351
II dirigenziale 117.
2.
Oltre alla dotazione fissata al comma 1, restano istituiti, ai sensi della LR 3 agosto 1988, n. 31, n. 46 posti ed esaurimento, così ripartiti tra le qualifiche funzionali:
VI 8
VIII 4
I dirigenziale 34.
3.
Oltre alla dotazione fissata al comma 1, restano altresì istituiti n. 293 posti ad esaurimento dell'apposito ruolo previsto dall'art. 30, comma 1 della LR 19 ottobre 1990, n. 46; essi sono così ripartiti tra le qualifiche funzionali:
III 19
IV 72
V 119
VI 28
VII 27
VIII 15
I dirigenziale 13.".
Art. 2
Revisione della dotazione organica dell'ARNI
1.
La dotazione organica dell'ARNI, stabilita dall'art. 14 della LR 14 gennaio 1989, n. 1 come modificata dal comma 5 dell'art. 1 della LR 3 agosto 1990, n. 45, è ridotta da 112 a 100 unità. Pertanto il comma 2 dell'art. 14 della LR 14 gennaio 1989, n. 1 è così sostituito:
"2.
All'Azienda è assegnata la seguente dotazione organica di personale:
II qualifica funzionale posti -
III qualifica funzionale posti -
IV qualifica funzionale posti 12
V qualifica funzionale posti 60
VI qualifica funzionale posti 15
VII qualifica funzionale posti 3
VIII qualifica funzionale posti 6
I qualifica dirigenziale posti 1
II qualifica dirigenziale posti
-------------------
Totale posti 100. ".
Art. 3
Modificazione dell'art. 1 della LR 44/ 84
1. Nell'art. 1, terzo comma della LR n. 44 del 1984 è soppresso il seguente alinea: " - la dotazione organica, le relative qualifiche funzionali e i profili professionali del personale dei servizi nei limiti della complessiva dotazione organica della Regione. ".
2.
Nell'art. 1, quarto comma della LR n. 44 del 1984 è inserito, prima del primo alinea, il seguente:
"la dotazione organica, le relative qualifiche funzionali e i profili professionali del personale dei servizi, nei limiti della complessiva dotazione organica della Regione; ".
Art. 4
Norme transitorie e abrogazioni
1. Il personale inquadrato nella terza e nella quarta qualifica funzionale in possesso dei requisiti previsti dalla LR 3 agosto 1990, n. 45, rispettivamente all'art. 2 e ai commi 6 e 7 dell'art. 3, per l'ammissione al corso - concorso per l'accesso al IV qualifica funzionale ed al corso - concorso per l'accesso alla V qualifica funzionale è inquadrato nella qualifica di appartenenza, ove necessario, anche in soprannumero, fino alla conclusione delle indicate procedure concorsuali per il passaggio alla qualifica superiore.
2. E' abrogato il comma 3 dell'art. 1 della LR 3 agosto 1988, n. 31.
Art. 5
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 Cost. Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 25 gennaio 1993

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