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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 8

INTEGRAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LR 14 AGOSTO 1989, N. 27, RECANTE NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

(Legge di pura modifica all' art. 20 della L.R. 14 agosto 1989 n. 27)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 29 gennaio 1993

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
All'art. 20 della L. R. 14 agosto 1989, n. 27, è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Gli interventi socio - assistenziali previsti al comma 3 dell'articolo 17 possono essere gestiti anche dai singoli Comuni nell'ambito della loro attività socio - assistenziale. ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 25 gennaio 1993

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