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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 4
Tutela della salute e dell'incolumità della popolazione
1. In sede di progetto devono essere valutati, secondo le vigenti disposizioni, i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente.
2. L'ARPA è tenuta a valutare in via preventiva, con le procedure di cui all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, se i livelli di esposizione risultino inferiori ai valori limite di cui al comma 1.

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