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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 14
Intervento sostitutivo
1. La Giunta regionale provvede in via sostitutiva nel caso di ingiustificato ritardo od omissione di provvedimenti nell'esercizio delle funzioni delegate. A tal fine assegna un congruo termine alla Provincia inadempiente e non può ad essa sostituirsi prima che il termine assegnato sia scaduto.

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