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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 28
Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
1. Ai sensi degli artt. 11, 12 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno, nei confronti dei trasgressori l'autorità amministrativa competente, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 27, fatte salve le sanzioni penali nel caso in cui i fatti costituiscono reato, dispone la confisca delle attrezzature e del pescato e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle concessioni e delle licenze nei casi previsti dalla presente legge e per la durata stabilita per ciascuna violazione, nonchè la liquidazione del danno arrecato alle specie ittiche.
2. Il provvedimento di sospensione o di revoca della autorizzazioni, delle concessioni e delle licenze è adottato, rispettivamente, dal presidente della provincia e dal Sindaco del Comune che le hanno rilasciate, a seguito di comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

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