LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11
TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993
Art. 28
Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
1. Ai sensi degli artt. 11, 12 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 , nei confronti dei trasgressori l'autorità amministrativa competente, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 27, fatte salve le sanzioni penali nel caso in cui i fatti costituiscono reato, dispone la confisca delle attrezzature e del pescato e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle concessioni e delle licenze nei casi previsti dalla presente legge e per la durata stabilita per ciascuna violazione, nonchè la liquidazione del danno arrecato alle specie ittiche.
2. Il provvedimento di sospensione o di revoca della autorizzazioni, delle concessioni e delle licenze è adottato, rispettivamente, dal presidente della provincia e dal Sindaco del Comune che le hanno rilasciate, a seguito di comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.