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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 30
Temporanea applicazione e abrogazione di leggi
1. Sono abrogate le Leggi regionali 2 settembre 1976, n. 41 e 6 agosto 1979, n. 25.
2. Fino all'adozione del regolamento regionale e della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 16, commi 6 e 7, si continuano ad applicare le disposizioni relative contenute nella LR 6 agosto 1979, n. 25.
3. Le Consulte e le Commissione nominate, ai sensi della LR 6 agosto 1979, n. 25, rimangono in carica fino alla loro sostituzione o alla estinzione disposta con provvedimento regionale o provinciale.
4. Nella prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale pubblica l'elenco delle specie ittiche di cui all'art. 13, comma 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore. I detentori di specie non consentite devono darne comunicazione entro trenta giorni alla Provincia ed adeguarsi alle disposizioni ricevute entro i successivi sessanta giorni.
5. Fino all'approvazione della Carta ittica regionale le zone di gestione possono essere delimitate, su proposta della Provincia, facendo riferimento alla classificazione compiuta a norma della LR 6 agosto 1979, n. 25.

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