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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 11

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE DELLA PESCA IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 32
Norma finanziaria
1. Con la legge di bilancio la Regione autorizza annualmente l'ammontare complessivo delle risorse da destinare al finanziamento delle attività di carattere continuativo e ricorrente, che comprende le spese dirette della Regione, le assegnazioni alla Azienda per il riequilibrio faunistico e ittico del territorio dell'Emilia - Romagna - ARIS e le assegnazioni a favore delle Province per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite a norma della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno. In particolare la Regione provvede al finanziamento dei programmi provinciali quinquennali previsti dagli articoli 9 e 10.
2. Le spese per gli investimenti possono essere autorizzate per un arco temporale pluriennale ai sensi della legge finanziaria regionale.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche di bacino di cui all'art. 4 sono previste annualmente dalla legge di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della LR 16 luglio 1977, n. 31.
4. Le Province sono tenute a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione tecnica illustrativa della gestione e delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni svolte ai sensi della presente legge.

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