Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 14

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

Art. 10
Norme di funzionamento
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, l'Autorità di bacino si avvale delle strutture organizzative della Regione, di gruppi di lavoro organizzati tra i tecnici dipendenti degli Enti locali dei bacini indicati all'art 1 e dei soggetti di cui all'art. 23, comma 1 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno. La disciplina dell'avvalimento è stabilita in apposite convenzioni.
2. L'Autorità di bacino, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone, disaggregato per singole voci di spesa, il programma delle attività da svolgersi nell'esercizio successivo.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, approva il programma delle attività. Tale approvazione costituisce autorizzazione ad assumere le obbligazioni relative, da parte dell'Autorità di bacino.
4. I pagamenti sono disposti dal Segretario che agisce in qualità di funzionario delegato ai sensi del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50 e successive modificazioni.

Espandi Indice