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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 14

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

Art. 6
Comitato tecnico
1. Il Comitato tecnico ha la seguente composizione:
a) tre esperti designati dalla Giunta regionale dell'Emilia-Romagna tra funzionari regionali;
b) quattro esperti designati, due dalla provincia di Ravenna e due dalla Provincia di Forlì-Cesena tra propri funzionari;
c) tre esperti dello Stato designati tra i propri funzionari, rispettivamente, dai Ministri dell'Ambiente, dei Lavori pubblici e dell'Agricoltura e Foreste, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno.
2. Il Comitato tecnico può essere integrato con atto del Comitato istituzionale da altri esperti di elevato livello scientifico fino ad un numero massimo di tre.
3. Il Comitato tecnico è nominato, con atto del Comitato istituzionale, sulla base delle designazioni pervenutegli e viene rinnovato ogni cinque anni.
4. Per la partecipazione alle sedute del Comitato tecnico, dalla data di nomina compete un gettone di presenza ai sensi della L.R. 18 marzo 1985, n. 8 e successive modificazioni.
5. Ai componenti del Comitato tecnico spettano, altresì, al pari di quanto stabilito per i rappresentanti delle Amministrazioni statali dall'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 253 Sito esterno, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dirigenti regionali.
6. L'atto di nomina dei componenti del Comitato tecnico è trasmesso alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione.

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