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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 14

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

Art. 7
Compiti del Comitato tecnico
1. Il Comitato tecnico costituisce il supporto tecnico ed amministrativo del Comitato istituzionale ed in particolare svolge i seguenti compiti:
a) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato istituzionale, al quale formula proposte;
b) elabora il Piano di bacino ed i relativi programmi di intervento;
c) attua le direttive del Comitato istituzionale.

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