Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 14

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

Art. 8
Segretario
1. Il Segretario è nominato dal Comitato istituzionale tra i membri del Comitato tecnico appartenenti alla pubblica Amministrazione di livello dirigenziale. Egli resta in carica cinque anni e presta la propria attività a tempo parziale.
2. Il Segretario:
a) presiede il Comitato tecnico;
b) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato istituzionale;
c) cura i rapporti con gli Enti pubblici e di diritto pubblico.
3. L'indennità per il Segretario è stabilita, su proposta del Comitato istituzionale, dalla Giunta regionale, secondo parametri rapportati a quelli utilizzati per la determinazione delle indennità dirigenziali.
4. L'atto di nomina del Segretario è trasmesso alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione.
5. Il Segretario affida, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti il Comitato tecnico.

Espandi Indice