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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 14

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

Art. 9
Segreteria tecnico-operativa
1. La Segreteria tecnico-operativa è istituita con atto del Comitato istituzionale che, contestualmente, ne definisce organico e funzionamento. Essa è costituita da dipendenti degli Enti rappresentati nel Comitato istituzionale.
2. La Segreteria tecnico-operativa provvede agli adempimento necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino ed ai relativi atti.
3. Il personale da destinare alla Segreteria tecnico-operativa è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli Enti di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dei medesimi Enti.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione assume i necessari atti per dotare la Segreteria tecnico-operativa dell'organico.

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