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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 15

SOPPRESSIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER L'APPRENDIMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

Art. 5
Compiti della Giunta regionale
1. Sulla base delle previsioni del Programma regionale di sviluppo e dei piani di settore, la Giunta regionale approva il programma annuale delle attività di cui al comma 2 dell'art. 4, indicando le modalità di attuazione e le risorse necessarie.
2. La Giunta regionale, nell'approvare il Programma di cui al comma 1, cura che le attività siano coordinate con quelle realizzate dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, di cui alla L.R. 15 novembre 1983, n 40 e può prevedere azioni comuni, anche tramite apposite convenzioni, con l'Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi dell'Emilia-Romagna (IRRSAE).
3. L'Assessore competente in materia di scuola e diritto allo studio informa periodicamente la Commissione consiliare sull'attuazione del Programma indicato al comma 1.

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