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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 16

SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO ED ITTICO DEL TERRITORIO - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

Art. 2
Trasferimento delle attività
1. Le attività di allevamento finalizzate al ripopolamento ittico-venatorio svolte dalla soppressa Azienda sono attribuite, con provvedimento della Giunta regionale e previa convenzione, alle Province, ovvero sono dismesse e cedute a terzi.

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