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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 16

SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO ED ITTICO DEL TERRITORIO - ARIS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

Art. 6
Abrogazioni
1.
Al terzo comma dell'art. 25 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 è abrogato il seguente alinea:
"- Azienda regionale incremento della selvaggina: si struttura in un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dalla attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni;".

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