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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993, n. 17

SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE - ARF

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 29 dell' 1 aprile 1993

Art. 2
Ripartizione delle funzioni
1. Le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della regione, esercitate dalla soppressa Azienda, sono attribuite agli Enti per la gestione dei parchi previsti dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40, o alle Comunità montane, o alle Province, ovvero ad Associazioni o Consorzi costituiti fra gli Enti stessi.
2. Le funzioni trasferite sono assunte dagli Enti indicati al comma 1 a decorrere dalla data prevista dal provvedimento con cui la Giunta delimita i territori e specifica i beni rispettivamente attribuiti. Con il medesimo provvedimento per l'esercizio delle funzioni e i relativi oneri finanziari.
3. Le funzioni relative alla ricerca e sperimentazione in materiale forestale, alla conduzione dei vivai e alla propaganda forestale sono esercitate dall'Amministrazione regionale attraverso le competenti strutture organizzative regionali.
4. La Giunta regionale può disporre che la conduzione dei vivai sia affidata ad aziende, anche private, del settore vivaistico-forestale, salvaguardando per quanto possibile l'esigenza di garantire l'unitarietà della gestione sul territorio e l'occupazione del personale stagionale.

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