LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 25
NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
(sostituito da art. 3 L.R. 31 marzo 2003 n. 5 ,in seguito modificata lett. a) del comma 1 da
Modalità di intervento
1. La Società, in conformità agli obiettivi e per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 3, svolge la propria attività :
a) attraverso la gestione di programmi di Regione, enti locali o altri enti soci o enti affidanti;
b) partecipando ad iniziative o associandosi, con enti, istituti, società, organismi pubblici e privati che abbiano scopi analoghi od affini al proprio.