LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 25
NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO - ERVET SPA
Art. 9
(sostituiti commi 3 e 4 da art. 5 L.R. 31 marzo 2003 n. 5)
Organi sociali
1. Gli organi della Società sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il collegio sindacale.
2. La Regione provvede a nominare propri rappresentanti, in proporzione alla partecipazione azionaria, nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, a norma dell'art. 2458 del codice civile.
3. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di sette componenti, tra cui il presidente, che è nominato direttamente dall'assemblea dei soci. Il Consiglio di amministrazione può delegare ad un suo componente parte dei propri poteri con esclusione delle attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile. Il Consiglio di amministrazione può determinare la nomina di un direttore della Società.