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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1993, n. 26

Norme regionali d' attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 giugno 1993

Art. 10
Convenzioni
1. I rapporti tra le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale da almeno sei mesi, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici per la gestione di servizi, sono regolati da convenzione.
2. I suddetti Enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, nelle modalità che riterranno opportune, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni del loro territorio iscritte al Registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni devono prevedere:
a) le attività oggetto del rapporto convenzionale;
b) il contenuto e le modalità dell'intervento dei volontari, che devono essere rispettose dei diritti e della dignità degli utenti;
c) il numero delle persone impegnate nelle attività convenzionate, distinguendo tra volontari, dipendenti e prestatori d' opera a rapporto libero - professionale;
d) il possesso da parte del volontari delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni;
e) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
f) l'avvenuta stipulazione delle assicurazioni previste dall' art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno in favore dei propri aderenti;
g) le strutture, le attrezzature e i mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;
h) l'indicazione degli eventuali oneri e spese ammessi a rimborso, tra i quali devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurare;
i) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;
l) la durata della convenzione, le cause e le modalità della sua risoluzione.
4. La Giunta regionale, per fini di uniformità nelle prestazioni dei servizi, può emanare atti di indirizzi e coordinamento, nonchè schemi di convenzione tipo.

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