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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1993, n. 26

Norme regionali d' attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 giugno 1993

Art. 4
Procedure per l'iscrizione
1. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta del legale rappresentante. All'iscrizione provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto.
2. Le domande delle organizzazioni che operano in ambito infraregionale sono inviate anche alla Provincia o al Comune, a seconda che le organizzazioni operino a livello sovraccomunale o comunale.
3. La Provincia o il Comune trasmettono al Presidente della Giunta regionale il proprio parere sull'iscrivibilità entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine la Regione prescinde dal parere.
4. L'iscrizione è disposta dal Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
5. L'iscrizione o il provvedimento di diniego di iscrizione disposto in difformità dal parere della Provincia o del Comune devono essere adeguatamente motivate.
6. Contro il provvedimento di diniego di iscrizione al Registro è esperibile ricorso ai sensi del comma 5 dell'art 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno.
7. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è comunicato dall'organizzazione di volontariato richiedente; è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale ed è trasmesso alla Provincia e al Comune interessati.
8. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso all'Osservatorio nazionale ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della Legge n. 266 del 1991 Sito esterno.
9. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la presentazione delle domande e per le procedure di iscrizione nel Registro con delibera da pubblicare sul Bollettino Ufficiale.

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