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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1993, n. 26

Norme regionali d' attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 giugno 1993

Art. 5
Revisione del Registro
1. La Giunta regionale provvede alla revisione annuale del Registro per verificare il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, con particolare riferimento all' effettivo svolgimento delle attività di volontariato.
2. Per i fini indicati al comma 1, le organizzazioni iscritte nel Registro trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 3 e l'attività svolta nell'anno precedente. Le organizzazioni di cui al comma 2 dell'art 4 inviano la dichiarazione anche alla Provincia o al Comune competenti, che possono formulare alla Regione proprie osservazioni in merito.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può effettuare controllo o richiedere alle organizzazioni la trasmissione del bilancio.
4. Indipendentemente dalla scadenza indicata al comma 2, le organizzazioni sono tenute a comunicare tempestivamente alla Regione, o direttamente per il tramite degli Enti locali competenti a seconda dell'ambito di svolgimento dell'attività, ogni variazione intervenuta nell'atto costituito, nello statuto e negli accordi degli aderenti.

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