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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1993, n. 26

Norme regionali d' attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 giugno 1993

Art. 7
Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati
1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale hanno titolo ad accedere alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati con gli Enti pubblici, operanti nel settore di loro interesse per lo svolgimento della loro attività, purchè questa sia compatibile con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli Enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.
2. L'accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità di presenza del volontariato e alle modalità di rapporto tra i volontari e il personale della struttura o servizio.
3. Gli accordi debbono prevedere tra l'altro:
a) la riconoscibilità del volontariato e dell'organizzazione di appartenenza;
b) il rispetto da parte del volontariato della normativa specifica riguardante l'attività svolta e delle norme per l'utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;
c) il rispetto della libertà, dignità personale, diritti, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la libertà di questi ultimi da rifiutare l'attività del volontariato.

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