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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1993, n. 26

Norme regionali d' attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 giugno 1993

Art. 8
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale:
a) partecipano alle fasi della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli Enti locali nelle materie di loro interesse;
c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche elaborati nei settori di loro interesse.

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