LEGGE REGIONALE 31 maggio 1993, n. 26
Norme regionali d' attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 giugno 1993
Art. 8
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale:
a) partecipano alle fasi della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli Enti locali nelle materie di loro interesse;
c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche elaborati nei settori di loro interesse.