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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1993, n. 26

Norme regionali d' attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 2 giugno 1993

Art. 9
Formazione, aggiornamento e qualificazione
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale realizzano la formazione dei volontari aderenti attraverso specifici momenti di studio e promuovendo, anche in forma associativa, corsi di formazione e aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 10 della LR 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni.
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale possono altresì realizzare, nel rispetto dei requisiti, dei criteri e delle modalità stabiliti dalla normativa statale e regionale, interventi formativi previsti nel programmi annuali delle attività di formazione professionale approvate dalle Province ai sensi dell'art. 18 della LR n. 19 del 1979 e successive modificazioni.
3. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel Registro sono ammessi, su richiesta delle organizzazioni stesse, ai corsi di qualificazione ed aggiornamento promossi dalla Regione e dagli Enti locali nei singoli settori di intervento, secondo le modalità generali previste per tali corsi e le ulteriori modalità eventualmente previste da leggi regionali. Tali ammissioni avvengono in condizione di parità con gli altri partecipanti.

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