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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993

Art. 17
Organismi associativi locali
1. Gli Enti locali che costituiscano organismi associativi ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, per lo svolgimento delle funzioni ed attività di cui all'art. 18 in aree territoriali di offerta di risorse turistiche omogenee o complementari, possono avvalersi di detti organismi per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento ai sensi degli artt. 2 e 3.
2. Nelle aree di sviluppo turistico montane e termali gli Enti locali, ove abbiano già costituito un Consorzio o società a capitale misto per la gestione di un centro di promozione e commercializzazione ai sensi della LR 5 settembre 1988, n. 39, ovvero una società d' area ai sensi dell' art. 41 della LR 17 agosto 1988, n. 32, possono attribuire ai suddetti organismi anche le funzioni di cui all'art 18, definendo con apposita convenzione le modalità operative ed i rapporti finanziari,

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