Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28

ORDINAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELL'EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1986, N. 2 e 12 MARZO 1985, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 12 agosto 1993

Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;
b) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica regionale, nonchè dell'immagine delle diverse componenti dell'offerta turistica presenti nel territorio regionale, con particolare riferimento a quella costiera, montana, termale, congressuale e fieristica, delle città d' arte, naturalistico - ambientale, dei centri storici minori;
c) organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, nell'ambito del sistema statistico regionale costituito ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 Sito esterno;
d) istituzione dell'" Osservatorio regionale sul turismo" nell'ambito del Sistema informativo regionale, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica e di una costante informazione agli enti e agli operatori turistici;
e) realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l'Ente nazionale italiano per il turismo ( ENIT), con altre Regioni, con altri Enti pubblici, con organizzazioni e con operatori privati.
2. La Regione, per la promozione turistica in Italia e all' estero e per la realizzazione di progetti speciali, di norma si avvale dell'Azienda di promozione turistica( APT) di cui all'art. 6 o interviene a favore di programmi e di progetti proposti dalle Province o dagli Enti locali associati.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1 la Regione, per la effettuazione di ricerche e per la realizzazione di progetti e di servizi, può affidare specifici incarichi ad istituti universitari, ed altri enti ed organismi e ad agenzie specializzate nelle materie di intervento regionale.

Espandi Indice