LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 33
NORME PER L'ATTIVITÀ DELL'ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE, DELLA CINETECA DI BOLOGNA, DEI TEATRI STABILI E DEI CENTRI DI PRODUZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 9 settembre 1993
Art. 1
Finalità
La Regione Emilia - Romagna, nell'ambito dei propri interventi nel settore teatrale, musicale e cinematografico, regolato dalla LR 4 aprile 1985, n. 11, che costituisce il quadro di riferimento normativo generale per tutte le attività di promozione, favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli organismi indicati nella presente legge, in ragione del particolare interesse pubblico e dello specifico rilievo regionale che la loro attività culturale e artistica riveste.