Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 33

NORME PER L'ATTIVITÀ DELL'ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE, DELLA CINETECA DI BOLOGNA, DEI TEATRI STABILI E DEI CENTRI DI PRODUZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 9 settembre 1993

Art. 5
Contributi ai teatri riconosciuti
1. Sulla base degli obiettivi individuati da un apposito programma poliennale di settore approvato dal Consiglio regionale, la Giunta adotta il Piano annuale per il finanziamento dell'attività dei teatri e dei centri riconosciuti a norma dell'art. 4.
2. Al fine della predisposizione del Piano annuale, i soggetti riconosciuti presentano progetti di attività da ammettere a contributo secondo le modalità e corredati dalla documentazione stabilite dalla Giunta regionale in apposito avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La Giunta regionale delibera il Piano annuale di finanziamento approvando i programmi di attività e concedendo i relativi contributi.

Espandi Indice