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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 34

MODIFICHE DELLA LR 23 NOVEMBRE 1988, N. 47 "NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA - ROMAGNA" E DELLA LR 12 GENNAIO 1985, N. 2 "RIORDINO E PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 9 settembre 1993

Art. 2
Modifica all'art. 6 " Funzionamento delle aree - sosta e delle aree di transito" LR 23 novembre 1988, n. 47
1.
Il comma 1 dell'art. 6 della LR n. 47 del 1988 è sostituito dal seguente:
"1. I Comuni singoli o associati assicurano il funzionamento delle aree di sosta e di transito favorendone l'autogestione da parte degli utenti. I Comuni possono altresì stipulare convenzioni con organizzazioni del volontariato, iscritte nel registro regionale, che operano in favore dei nomadi. ".

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