LEGGE REGIONALE 16 novembre 1993, n. 39
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 4 GIUGNO 1988, N. 24 "ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO E DELLE DELEGHE AGLI ENTI LOCALI"
(Legge di pura modifica agli artt. 5, 14, 17, 19, 30 e 37 della L.R. 4 giugno 1988 n. 24
ora abrogata da art. 21 L.R. 29 ottobre 2001 n. 32)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 19 novembre 1993
Art. 1
Modifiche all'art. 5 " Organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali e circondariale" della LR 4 giugno 1988, n. 24
2.
Il comma 7 dell'art. 5 della LR n. 24 del 1988 è sostituito dal seguente:
"7. La Regione, per l'espletamento delle funzioni di segreteria e dei compiti tecnico - amministrativi necessari all' attività delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, può avvalersi di personale, con qualifica funzionale equipollente a quella prevista dall'organico di segreteria, messo a disposizione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante le convenzioni di cui al comma 3. Il costo relativo a detto personale è a carico del bilancio regionale. ".