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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1993, n. 39

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 4 GIUGNO 1988, N. 24 "ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO E DELLE DELEGHE AGLI ENTI LOCALI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 19 novembre 1993

Art. 1
Modifiche all'art. 5 " Organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali e circondariale" della LR 4 giugno 1988, n. 24
1.
Il comma 6 dell'art. 5 della L.R. 4 giugno 1988, n. 24, è sostituito dal seguente:
"6. Il Segretario è nominato dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente della Commissione. ".
2.
Il comma 7 dell'art. 5 della LR n. 24 del 1988 è sostituito dal seguente:
"7. La Regione, per l'espletamento delle funzioni di segreteria e dei compiti tecnico - amministrativi necessari all' attività delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, può avvalersi di personale, con qualifica funzionale equipollente a quella prevista dall'organico di segreteria, messo a disposizione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante le convenzioni di cui al comma 3. Il costo relativo a detto personale è a carico del bilancio regionale. ".

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