LEGGE REGIONALE 16 novembre 1993, n. 39
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 4 GIUGNO 1988, N. 24 "ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO E DELLE DELEGHE AGLI ENTI LOCALI"
(Legge di pura modifica agli artt. 5, 14, 17, 19, 30 e 37 della L.R. 4 giugno 1988 n. 24
ora abrogata da art. 21 L.R. 29 ottobre 2001 n. 32)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 19 novembre 1993
Art. 3
Modifiche all'art. 17 " Scrutinio e proclamazione degli eletti" della LR 4 giugno 1988, n. 24
1.
La lettera a) del comma 11 dell'art. 17 della LR 4 giugno 1988, n. 24, è sostituita dalla seguente:
"a) si divide il totale dei voti validi, riportati da tutte le liste dei candidati, per il numero dei rappresentanti da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale. Nell'effettuare la divisione è trascurata la parte decimale del quoziente. Si attribuiscono quindi a ciascuna lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; ".