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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1993, n. 39

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 4 GIUGNO 1988, N. 24 "ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO E DELLE DELEGHE AGLI ENTI LOCALI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 19 novembre 1993

Art. 4
Sostituzione dell'art. 19 " Rinvio alla legislazione statale" della LR 4 giugno 1988, n. 24
1.
L'art. 19 della LR 4 giugno 1988, n. 24, è sostituito dal seguente:
"Art. 19
Regolamento elettorale
1. Per la validità delle elezioni è necessario che il numero dei votanti sia superiore al quaranta per cento degli elettori iscritti nell'elenco generale degli aventi diritto al voto previsto dal comma 1 dell'art. 13.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si provvederà con regolamento regionale. ".
2. Il Consiglio regionale adotta il Regolamento regionale di cui al comma 1 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

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