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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1993, n. 39

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 4 GIUGNO 1988, N. 24 "ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO E DELLE DELEGHE AGLI ENTI LOCALI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 19 novembre 1993

Art. 5
Modifiche all'art. 30 " Sanzioni amministrative" della LR 4 giugno 1988, n. 24
1.
I commi 1 e 2 dell'art. 30 della LR 4 giugno 1988, n. 24, sono così sostituiti:
"1. Ai trasgressori delle disposizioni previste al comma 1 dell'art. 23 e delle disposizioni del comma 2 dell'art. 24 è irrogata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire unmilioneottocentomila.
2. Ai trasgressori delle disposizioni previste al comma 1 dell'art. 24 è irrogata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire unmilioneduecentomila.
2 bis. E' fatto obbligo ai presidenti delle Commissioni provinciali dell'artigianato di diffidare preventivamente le imprese inadempienti a regolarizzare la loro posizione. Se l'impresa non ottempera entro il termine di trenta giorni, scatta il meccanismo sanzionatorio. ".
2.
Al comma 7 dell'art. 30 della LR 4 giugno 1988, n. 24, sono aggiunte le seguenti disposizioni:
" Nei casi previsti nei commi 1, 2, 3 gli stessi provvedono a dare notizia della trasmissione del processo verbale agli uffici, competenti per territorio, della Guardia di finanza, dell'IVA, delle Imposte dirette, dell'Ispettorato del lavoro e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Le Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, qualora adottino provvedimenti deliberativi a seguito di omessa iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o di omessa denuncia delle comunicazioni relative alle modificazioni di fatto e di diritto di cui al comma 1 dell'art. 24, ne danno notizia agli uffici, competenti per territorio, dell' Ispettorato del lavoro e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. ".

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