LEGGE REGIONALE 16 novembre 1993, n. 39
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 4 GIUGNO 1988, N. 24 "ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO E DELLE DELEGHE AGLI ENTI LOCALI"
(Legge di pura modifica agli artt. 5, 14, 17, 19, 30 e 37 della L.R. 4 giugno 1988 n. 24
ora abrogata da art. 21 L.R. 29 ottobre 2001 n. 32)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 19 novembre 1993
Art. 6
Modifiche all'art. 37 " Dotazione di mezzi" della LR 4 giugno 1988, n. 24
1.
Il comma 1 dell'art. 37 della LR 4 giugno 1988, n. 24 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale, con appositi provvedimenti, assicura il supporto necessario per le attività di studio e di indagine finalizzate alla predisposizione dei Piani provinciali e dei programmi comunali. All'esercizio delle funzioni delegate è assicurato il supporto finanziario ed organizzativo secondo le modalità previste dalla legge regionale sul finanziamento delle attività delegate agli Enti locali. ".