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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1993, n. 39

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 4 GIUGNO 1988, N. 24 "ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO E DELLE DELEGHE AGLI ENTI LOCALI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 19 novembre 1993

Art. 6
Modifiche all'art. 37 " Dotazione di mezzi" della LR 4 giugno 1988, n. 24
1.
Il comma 1 dell'art. 37 della LR 4 giugno 1988, n. 24 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale, con appositi provvedimenti, assicura il supporto necessario per le attività di studio e di indagine finalizzate alla predisposizione dei Piani provinciali e dei programmi comunali. All'esercizio delle funzioni delegate è assicurato il supporto finanziario ed organizzativo secondo le modalità previste dalla legge regionale sul finanziamento delle attività delegate agli Enti locali. ".

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