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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/12/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 19/11/1993

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1993, n. 39

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 4 GIUGNO 1988, N. 24 "ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO E DELLE DELEGHE AGLI ENTI LOCALI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 19 novembre 1993

Art. 2
Modifiche all'art. 14 " Presentazione delle candidature" della LR 4 giugno 1988, n. 24
1.
Il comma 1 dell'art. 14 della LR 4 giugno 1988, n. 24, è sostituito dal seguente:
"1. Le candidature sono raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a cinque e non superiore a ventiquattro. ".
2.
Il comma 2 dell'art. 14 della LR n. 24 del 1988 è sostituito dal seguente:
"2. Il numero minimo di elettori richiesto ai fini della presentazione delle liste dei candidati in ciascuna Provincia o nel Circondario di Rimini è determinato dalla consistenza degli elettori alla data del quarantacinquesimo giorno antecedente le elezioni, desunta dall'elenco di cui al comma 1 dell'art. 13. Le liste dei candidati sono presentate in ciascuna Provincia e nel Circondario di Rimini presso l'Ufficio della Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato da un numero di elettori non inferiore a:
a) 500 qualora il numero degli elettori iscritti nell'elenco generale degli aventi diritto al voto previsto al comma 1 dell'art. 13 sia inferiore alle 10.000 unità;
b) 900 qualora il numero degli elettori iscritti nell'elenco generale degli aventi diritto al voto previsto al comma 1 dell'art. 13 sia compreso tre le 10.000 e le 15.000 unità;
c) 1.200 qualora il numero degli elettori iscritti nell'elenco generale degli aventi diritto al voto previsto al comma 1 dell'art. 13 sia compreso tra le 15.001 e le 20.000 unità;
d) 1.500 qualora il numero degli elettori iscritti nell'elenco generale degli aventi diritto al voto previsto al comma 1 dell'art. 13 sia superiore alle 20.000 unità. ".
3.
Il comma 3 dell'art. 14 della LR n. 24 del 1988 è sostituito dal seguente:
"3. La firma degli elettori presentatori della lista è autenticata da un notaio o nelle altre forme consentite dalla legge. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. ".
4.
Il comma 8 dell'art. 14 della LR n. 24 del 1988 è sostituito dal seguente:
"8. La presentazione delle candidature è effettuata dalle ore 8 alle ore 18 del trentanovesimo giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del trentottesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni. ".

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