Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 28/12/2004 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 19/11/1993
LEGGE REGIONALE 16 novembre 1993, n. 39
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 4 GIUGNO 1988, N. 24 "ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO E DELLE DELEGHE AGLI ENTI LOCALI"
(Legge di pura modifica agli artt. 5, 14, 17, 19, 30 e 37 della L.R. 4 giugno 1988 n. 24
ora abrogata da art. 21 L.R. 29 ottobre 2001 n. 32)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 19 novembre 1993
Art. 2
Modifiche all'art. 14 " Presentazione delle candidature" della LR 4 giugno 1988, n. 24
2.
Il comma 2 dell'art. 14 della LR n. 24 del 1988 è sostituito dal seguente:
"2. Il numero minimo di elettori richiesto ai fini della presentazione delle liste dei candidati in ciascuna Provincia o nel Circondario di Rimini è determinato dalla consistenza degli elettori alla data del quarantacinquesimo giorno antecedente le elezioni, desunta dall'elenco di cui al comma 1 dell'art. 13. Le liste dei candidati sono presentate in ciascuna Provincia e nel Circondario di Rimini presso l'Ufficio della Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato da un numero di elettori non inferiore a:
a) 500 qualora il numero degli elettori iscritti nell'elenco generale degli aventi diritto al voto previsto al comma 1 dell'art. 13 sia inferiore alle 10.000 unità;
b) 900 qualora il numero degli elettori iscritti nell'elenco generale degli aventi diritto al voto previsto al comma 1 dell'art. 13 sia compreso tre le 10.000 e le 15.000 unità;
c) 1.200 qualora il numero degli elettori iscritti nell'elenco generale degli aventi diritto al voto previsto al comma 1 dell'art. 13 sia compreso tra le 15.001 e le 20.000 unità;
d) 1.500 qualora il numero degli elettori iscritti nell'elenco generale degli aventi diritto al voto previsto al comma 1 dell'art. 13 sia superiore alle 20.000 unità. ".