Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1993, n. 39

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 4 GIUGNO 1988, N. 24 "ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO E DELLE DELEGHE AGLI ENTI LOCALI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 19 novembre 1993

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'art. 5 " Organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali e circondariale" della LR 4 giugno 1988, n. 24
Art. 2 - Modifiche all'art. 14 " Presentazione delle candidature" della LR 4 giugno 1988, n. 24
Art. 3 - Modifiche all'art. 17 " Scrutinio e proclamazione degli eletti" della LR 4 giugno 1988, n. 24
Art. 4 - Sostituzione dell'art. 19 " Rinvio alla legislazione statale" della LR 4 giugno 1988, n. 24
Art. 5 - Modifiche all'art. 30 " Sanzioni amministrative" della LR 4 giugno 1988, n. 24
Art. 6 - Modifiche all'art. 37 " Dotazione di mezzi" della LR 4 giugno 1988, n. 24
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'art. 5 " Organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali e circondariale" della LR 4 giugno 1988, n. 24
1.
Il comma 6 dell'art. 5 della L.R. 4 giugno 1988, n. 24, è sostituito dal seguente:
"6. Il Segretario è nominato dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente della Commissione. ".
2.
Il comma 7 dell'art. 5 della LR n. 24 del 1988 è sostituito dal seguente:
"7. La Regione, per l'espletamento delle funzioni di segreteria e dei compiti tecnico - amministrativi necessari all' attività delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, può avvalersi di personale, con qualifica funzionale equipollente a quella prevista dall'organico di segreteria, messo a disposizione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante le convenzioni di cui al comma 3. Il costo relativo a detto personale è a carico del bilancio regionale. ".
Art. 2
Modifiche all'art. 14 " Presentazione delle candidature" della LR 4 giugno 1988, n. 24
1.
Il comma 1 dell'art. 14 della LR 4 giugno 1988, n. 24, è sostituito dal seguente:
"1. Le candidature sono raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a cinque e non superiore a ventiquattro. ".
2.
Il comma 2 dell'art. 14 della LR n. 24 del 1988 è sostituito dal seguente:
"2. Il numero minimo di elettori richiesto ai fini della presentazione delle liste dei candidati in ciascuna Provincia o nel Circondario di Rimini è determinato dalla consistenza degli elettori alla data del quarantacinquesimo giorno antecedente le elezioni, desunta dall'elenco di cui al comma 1 dell'art. 13. Le liste dei candidati sono presentate in ciascuna Provincia e nel Circondario di Rimini presso l'Ufficio della Commissione provinciale o circondariale per l'artigianato da un numero di elettori non inferiore a:
a) 500 qualora il numero degli elettori iscritti nell'elenco generale degli aventi diritto al voto previsto al comma 1 dell'art. 13 sia inferiore alle 10.000 unità;
b) 900 qualora il numero degli elettori iscritti nell'elenco generale degli aventi diritto al voto previsto al comma 1 dell'art. 13 sia compreso tre le 10.000 e le 15.000 unità;
c) 1.200 qualora il numero degli elettori iscritti nell'elenco generale degli aventi diritto al voto previsto al comma 1 dell'art. 13 sia compreso tra le 15.001 e le 20.000 unità;
d) 1.500 qualora il numero degli elettori iscritti nell'elenco generale degli aventi diritto al voto previsto al comma 1 dell'art. 13 sia superiore alle 20.000 unità. ".
3.
Il comma 3 dell'art. 14 della LR n. 24 del 1988 è sostituito dal seguente:
"3. La firma degli elettori presentatori della lista è autenticata da un notaio o nelle altre forme consentite dalla legge. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. ".
4.
Il comma 8 dell'art. 14 della LR n. 24 del 1988 è sostituito dal seguente:
"8. La presentazione delle candidature è effettuata dalle ore 8 alle ore 18 del trentanovesimo giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del trentottesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni. ".
Art. 3
Modifiche all'art. 17 " Scrutinio e proclamazione degli eletti" della LR 4 giugno 1988, n. 24
1.
La lettera a) del comma 11 dell'art. 17 della LR 4 giugno 1988, n. 24, è sostituita dalla seguente:
"a) si divide il totale dei voti validi, riportati da tutte le liste dei candidati, per il numero dei rappresentanti da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale. Nell'effettuare la divisione è trascurata la parte decimale del quoziente. Si attribuiscono quindi a ciascuna lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; ".
Art. 4
Sostituzione dell'art. 19 " Rinvio alla legislazione statale" della LR 4 giugno 1988, n. 24
1.
L'art. 19 della LR 4 giugno 1988, n. 24, è sostituito dal seguente:
"Art. 19
Regolamento elettorale
1. Per la validità delle elezioni è necessario che il numero dei votanti sia superiore al quaranta per cento degli elettori iscritti nell'elenco generale degli aventi diritto al voto previsto dal comma 1 dell'art. 13.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si provvederà con regolamento regionale. ".
2. Il Consiglio regionale adotta il Regolamento regionale di cui al comma 1 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Modifiche all'art. 30 " Sanzioni amministrative" della LR 4 giugno 1988, n. 24
1.
I commi 1 e 2 dell'art. 30 della LR 4 giugno 1988, n. 24, sono così sostituiti:
"1. Ai trasgressori delle disposizioni previste al comma 1 dell'art. 23 e delle disposizioni del comma 2 dell'art. 24 è irrogata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire unmilioneottocentomila.
2. Ai trasgressori delle disposizioni previste al comma 1 dell'art. 24 è irrogata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire unmilioneduecentomila.
2 bis. E' fatto obbligo ai presidenti delle Commissioni provinciali dell'artigianato di diffidare preventivamente le imprese inadempienti a regolarizzare la loro posizione. Se l'impresa non ottempera entro il termine di trenta giorni, scatta il meccanismo sanzionatorio. ".
2.
Al comma 7 dell'art. 30 della LR 4 giugno 1988, n. 24, sono aggiunte le seguenti disposizioni:
" Nei casi previsti nei commi 1, 2, 3 gli stessi provvedono a dare notizia della trasmissione del processo verbale agli uffici, competenti per territorio, della Guardia di finanza, dell'IVA, delle Imposte dirette, dell'Ispettorato del lavoro e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Le Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, qualora adottino provvedimenti deliberativi a seguito di omessa iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o di omessa denuncia delle comunicazioni relative alle modificazioni di fatto e di diritto di cui al comma 1 dell'art. 24, ne danno notizia agli uffici, competenti per territorio, dell' Ispettorato del lavoro e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. ".
Art. 6
Modifiche all'art. 37 " Dotazione di mezzi" della LR 4 giugno 1988, n. 24
1.
Il comma 1 dell'art. 37 della LR 4 giugno 1988, n. 24 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale, con appositi provvedimenti, assicura il supporto necessario per le attività di studio e di indagine finalizzate alla predisposizione dei Piani provinciali e dei programmi comunali. All'esercizio delle funzioni delegate è assicurato il supporto finanziario ed organizzativo secondo le modalità previste dalla legge regionale sul finanziamento delle attività delegate agli Enti locali. ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 16 novembre 1993

Espandi Indice