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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1993, n. 40

REVISIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA RELATIVA ALLA TERZA, QUARTA E QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELL'ART. 31 DELLA LR 27 APRILE 1990, N. 37

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 19 novembre 1993

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Fermo restando il numero complessivo dei posti del ruolo regionale, alla dotazione organica distinta per qualifiche funzionali stabilita al comma 1 dell'art. 27 della LR 18 agosto 1984, n. 44 come sostituito dall'art. 1 della LR 25 gennaio 1993, n. 7, sono apportate le seguenti variazioni:
a) il numero dei posti di terza qualifica funzionale è ridotto da 150 unità a 109 unità;
b) il numero dei posti di quarta qualifica funzionale è ridotto da 340 unità a 137 unità;
c) il numero dei posti di quinta qualifica funzionale è aumentato da 555 unità a 799 unità.
2.
Il comma 1 dell'art. 27 della LR n. 44 del 1984 è sostituito dal seguente:
"
1.
La dotazione organica complessiva dei posti del ruolo regionale è fissata in 3.844 unità, così ripartita per qualifiche funzionali:
I0
II20
III109
VI137
V799
VI871
VII670
VIII770
Idirigenziale351
IIdirigenziale117.".
3. Fermo restando il numero complessivo dei posti ad esaurimento del ruolo previsto dal comma 1 dell'art. 30 della LR 19 ottobre 1990, n. 46, alla relativa dotazione organica distinta per qualifiche funzionali sono apportate le seguenti variazioni:
a) il numero dei posti di terza qualifica funzionale è ridotto da 19 unità a 12 unità;
b) il numero dei posti di quarta qualifica funzionale è ridotto da 72 unità a 34 unità;
c) il numero dei posti di quinta qualifica funzionale è aumentato da 119 unità a 164 unità.
4.
Il comma 3 dell'art. 27 della LR n. 44 del 1984, è sostituito dal seguente:
"
3.
Oltre alla dotazione fissata al comma 1 restano istituiti n. 293 posti ad esaurimento dell'apposito ruolo previsto dal comma 1 dell'art. 30 della LR n. 46 del 1990, così ripartiti per qualifiche funzionali:
III12
IV34
V164
VI28
VII27
VII15
Idirigenziale 13.".
Art. 2
1. I nuovi posti di quinta qualifica funzionale istituiti con le disposizioni di cui all'art. 1 vengono utilizzati esclusivamente per l'inquadramento dei dipendenti, appartenenti alla terza e quarta qualifica funzionale, che vi abbiano diritto ai sensi dell'art. 31 della LR 27 aprile 1990, n. 37.
2. Gli inquadramenti di cui alla presente legge hanno effetto dall'1 ottobre 1990 o dalla successiva data di acquisizione del relativo diritto da parte dei singoli dipendenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 16 novembre 1993

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