Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1993, n. 43

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 16 dicembre 1993

Art. 1
Modificazione della L.R. 23 agosto 1979, n. 26
1.
L'art. 1 della L.R. n. 26 del 1979 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"Art. 1
Oggetto delle tasse
1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nella tariffa approvata ai sensi del primo comma dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, come modificato dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158 Sito esterno.".
Sito esterno Sito esterno

Note del Redattore:

Si riporta di seguito quanto stabilito da art. 2 L.R. 3 novembre 1997 n. 36: "A decorrere dal 1° gennaio 1998 le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate fino alla misura massima consentita dalla legislazione statale vigente e comunque non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale."

Espandi Indice