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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1993, n. 43

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 16 dicembre 1993

Art. 2
Addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET)
1. L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, istituita e disciplinata dal Capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 Sito esterno, è determinata nella misura dell'ottanta per cento dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici della regione Emilia-Romagna.
2. La misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al comma 1 si applica alle formalità conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito quanto stabilito da art. 2 L.R. 3 novembre 1997 n. 36: "A decorrere dal 1° gennaio 1998 le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate fino alla misura massima consentita dalla legislazione statale vigente e comunque non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale."

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