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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1993, n. 43

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 16 dicembre 1993

Art. 3 (1)
Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile
1. Le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, istituita e disciplinata dal Capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni, sono aumentate fino alla misura massima di Lire 30 al metro cubo di gas erogato.
2. Le aliquote dell'addizionale regionale stabilite nel comma 1 si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito quanto stabilito da art. 2 L.R. 3 novembre 1997 n. 36: "A decorrere dal 1° gennaio 1998 le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate fino alla misura massima consentita dalla legislazione statale vigente e comunque non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale."

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