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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1993, n. 43

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 16 dicembre 1993

Art. 4
Estinzione del contenzioso
1. I crediti di importo non superiore a Lire 20.000 per imposte e tasse regionali in essere alla data del 31 dicembre 1992 sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione nè a quella degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ed eventuali diritti di notifica ed ad essi connessi. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla suddetta data per imposte e tasse regionali il cui importo non sia superiore a Lire 20.000.
2. Al relativo annullamento di provvede mediante decreto, anche cumulativi, del presidente della Giunta regionale o di un suo delegato, senza onere alcuno per i debitori.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito quanto stabilito da art. 2 L.R. 3 novembre 1997 n. 36: "A decorrere dal 1° gennaio 1998 le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate fino alla misura massima consentita dalla legislazione statale vigente e comunque non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale."

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