Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 30/07/2019 | ||
2. | 30/05/2016 | ||
3. | 26/07/2011 | ||
4. | 15/11/2001 | ||
5. | 21/05/1999 | ||
6. | 22/07/1991 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 16/12/1993
LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1993, n. 43
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 16 dicembre 1993
Art. 2
Addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET)
1. L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, istituita e disciplinata dal Capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 , è determinata nella misura dell'ottanta per cento dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici della regione Emilia-Romagna.
2. La misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al comma 1 si applica alle formalità conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note del Redattore:
Si riporta di seguito quanto stabilito da art. 2 L.R. 3 novembre 1997 n. 36: "A decorrere dal 1° gennaio 1998 le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate fino alla misura massima consentita dalla legislazione statale vigente e comunque non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale."