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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1993, n. 43

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 16 dicembre 1993

INDICE

Art. 1 - Modificazione della L.R. 23 agosto 1979, n. 26
Art. 2 - Addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET)
Art. 3 - Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile
Art. 4 - Estinzione del contenzioso
Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modificazione della L.R. 23 agosto 1979, n. 26
1.
L'art. 1 della L.R. n. 26 del 1979 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"Art. 1
Oggetto delle tasse
1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nella tariffa approvata ai sensi del primo comma dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, come modificato dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158 Sito esterno.".
Sito esterno Sito esterno
Art. 2
Addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET)
1. L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, istituita e disciplinata dal Capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 Sito esterno, è determinata nella misura dell'ottanta per cento dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici della regione Emilia-Romagna.
2. La misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al comma 1 si applica alle formalità conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 (1)
Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile
1. Le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, istituita e disciplinata dal Capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni, sono aumentate fino alla misura massima di Lire 30 al metro cubo di gas erogato.
2. Le aliquote dell'addizionale regionale stabilite nel comma 1 si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.
Art. 4
Estinzione del contenzioso
1. I crediti di importo non superiore a Lire 20.000 per imposte e tasse regionali in essere alla data del 31 dicembre 1992 sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione nè a quella degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ed eventuali diritti di notifica ed ad essi connessi. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla suddetta data per imposte e tasse regionali il cui importo non sia superiore a Lire 20.000.
2. Al relativo annullamento di provvede mediante decreto, anche cumulativi, del presidente della Giunta regionale o di un suo delegato, senza onere alcuno per i debitori.
Art. 5
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito quanto stabilito da art. 2 L.R. 3 novembre 1997 n. 36: "A decorrere dal 1° gennaio 1998 le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate fino alla misura massima consentita dalla legislazione statale vigente e comunque non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale."

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