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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1993, n. 45

MODIFICAZIONE DELLA LR 18 LUGLIO 1991, N. 17 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE" E SUCCESSIVE MODIFICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 108 del 22 dicembre 1993

Art. 3
1.
Il comma 3 dell'art. 12 della LR 18 luglio 1991, n. 17, come sostituito dall'art. 2 della LR 23 novembre 1992, n. 42, è sostituito dal seguente:
"3. Le somme versate al Comune ai sensi del comma 2 sono introitate dal Comune medesimo e sono devolute nella misura del quindici per cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque per cento alla Regione. Tali somme sono utilizzate, sulla base di un programma, per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione in materia di attività estrattive. ".

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