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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 17
Spese per le funzioni delegate
1. La Regione contribuisce alle spese sostenute dalle Province per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire tra le Province, con proprio atto deliberativo, le somme assegnate nel bilancio regionale, previa valutazione dell'attività effettivamente svolta da ciascun Ente delegato che dovrà risultare dalla relazione di cui al comma 3 dell'art. 13.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio o di variazione del bilancio, a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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